Art. 2

Norme sull'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale

In vigore dal 5 mar 2009
Norme sull'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale 1.   Le scorte personali di prodotti di origine animale, per il consumo umano personale, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), e all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE, non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I di tale direttiva, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie: a) prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato I e non soggetti all', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi; b) prodotti elencati nella parte 1 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi; c) prodotti della pesca eviscerati freschi o preparati o prodotti della pesca trasformati, nel senso dei punti 3.5, 3.6 o 7.4 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 20 chilogrammi o il peso di un pesce, se è superiore a questo limite; d) prodotti diversi da quelli menzionati alle lettere a), b) e c) o all', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi. 2.   Le scorte personali di prodotti di origine animale destinati all'alimentazione di animali da compagnia non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva 97/78/CE, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie: a) prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato I e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di zero chilogrammi; b) prodotti elencati nella parte 2 dell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di due chilogrammi. 3.   In deroga a quanto disposto al paragrafo 1, lettere a), b) e d), e al paragrafo 2, le scorte personali di prodotti di origine animale provenienti dalla Croazia, dalle isole Færøer, dalla Groenlandia o dall'Islanda non sono soggette alle norme stabilite al capitolo I della direttiva citata, a condizione che esse appartengano a una o più delle seguenti categorie: a) prodotti elencati nell'allegato I non soggetti all', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi; b) prodotti elencati nell'allegato II e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi; c) prodotti diversi da quelli menzionati nel presente articolo, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, lettere a) e b), o nell', paragrafo 1, della decisione 2007/275/CE e la loro quantità cumulata non superi il limite di peso di 10 chilogrammi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:206:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo