Art. 1
Oggetto
In vigore dal 5 mar 2009
Oggetto
1. Il presente regolamento stabilisce norme relative all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale a carattere non commerciale che formano parte del bagaglio dei viaggiatori o formano oggetto di piccole spedizioni a privati o sono ordinate a distanza (ad esempio per posta, telefono o Internet) e sono consegnate al consumatore.
2. Il presente regolamento non si applica alle scorte personali provenienti da Andorra, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera. Il presente regolamento non si applica inoltre alle scorte personali di prodotti della pesca provenienti dalle isole Færøer e dall'Islanda. Per garantire l'adeguata comunicazione di informazioni esatte ai viaggiatori, in tutto il materiale pubblicitario relativo deve essere indicato che questi paesi terzi sono paesi esentati.
3. Il presente regolamento si applica fatta salva la legislazione veterinaria comunitaria destinata a controllare ed eradicare le malattie animali o relativa a determinate misure di protezione.
4. Il presente regolamento si applica fatte salve le norme applicabili in materia di certificazione contenute nella legislazione di attuazione del regolamento (CE) n. 338/97.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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