Art. 3

Informazioni che gli Stati membri devono fornire ai viaggiatori e al pubblico in generale

In vigore dal 5 mar 2009
Informazioni che gli Stati membri devono fornire ai viaggiatori e al pubblico in generale 1.   Gli Stati membri garantiscono che in tutti i punti di entrata nella Comunità si richiami l'attenzione dei viaggiatori provenienti da paesi terzi sulle condizioni veterinarie applicabili alle scorte personali introdotte nella Comunità. 2.   Le informazioni fornite ai viaggiatori conformemente al paragrafo 1 comprendono almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III, presentate su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili. 3.   Gli Stati membri possono integrare tali informazioni con informazioni aggiuntive, comprendenti: a) le informazioni indicate nell'allegato IV; b) informazioni adeguate alle condizioni locali, e con le disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 97/78/CE. 4.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dovranno essere redatte in: a) almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'introduzione nella Comunità; b) una seconda lingua ritenuta opportuna dall'autorità competente; la seconda lingua può essere quella utilizzata nel paese vicino ovvero, nel caso degli aeroporti e dei porti, la lingua che utilizzano con maggiore probabilità i passeggeri che sbarcano. Gli Stati membri garantiscono che il pubblico in generale sia informato sui requisiti relativi all'introduzione nella Comunità dei prodotti di origine animale che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati o che sono ordinati a distanza dai consumatori finali.
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