Art. 6
Sanzioni
In vigore dal 5 mar 2009
Sanzioni
1. Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali:
a)
identificano le scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento;
b)
sequestrano e distruggono tali scorte in conformità con la legislazione nazionale.
2. Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento.
3. Gli Stati membri garantiscono che la legislazione nazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personali identifichi le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi di distruzione di tutte le scorte personali sequestrate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:206:oj#art-6