Art. 6

Sanzioni

In vigore dal 5 mar 2009
Sanzioni 1.   Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali: a) identificano le scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento; b) sequestrano e distruggono tali scorte in conformità con la legislazione nazionale. 2.   Le autorità competenti che effettuano i controlli ufficiali potranno imporre costi o sanzioni alle persone responsabili di scorte personali che violano le norme stabilite dal presente regolamento. 3.   Gli Stati membri garantiscono che la legislazione nazionale applicabile per il sequestro e la distruzione delle scorte personali identifichi le persone fisiche o giuridiche responsabili per i costi di distruzione di tutte le scorte personali sequestrate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:206:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo