Art. 8
Modifica
In vigore dal 5 mar 2009
Modifica
L' del regolamento (CE) n. 136/2004 è sostituito dal seguente:
«
Norme specifiche per i prodotti che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati
I prodotti di origine animale che costituiscono parte del bagaglio di viaggiatori o che formano oggetto di piccole spedizioni a privati devono essere conformi ai requisiti posti dal regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (*1).
(*1)
GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:206:oj#art-8