Art. 10
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 mar 2009
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri possono presentare alla Commissione una tabella completata in conformità con quanto disposto all'allegato VI, invece di quanto disposto all'allegato V conformemente alle disposizioni dell', per i periodi di notifica precedenti al 1o gennaio 2011, entro il primo giorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente la conclusione di ciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.
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