Art. 7

Obblighi relativi alla presentazione di relazioni

In vigore dal 5 mar 2009
Obblighi relativi alla presentazione di relazioni 1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione ogni anno una relazione comprendente le informazioni pertinenti relative alle misure adottate allo scopo di rendere note e di far rispettare le norme stabilite dal presente regolamento e i relativi risultati. 2.   La relazione avrà la forma di una tabella completata secondo quanto stabilito all'allegato V e sarà presentata il primo giorno del mese di maggio nell'anno che segue immediatamente la conclusione di ciascun periodo annuale di notifica. Il periodo di notifica va dal 1o gennaio al 31 dicembre.
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Obblighi relativi alla presentazione di relazioni (Art. 7 Regolamento (UE) 2009/206) — Testo vigente | Portale Normativo