Art. 41

Regole di condotta per la pesca sperimentale

In vigore dal 16 gen 2009
Regole di condotta per la pesca sperimentale Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci comunitari siano forniti di: a) adeguate apparecchiature di comunicazione (compreso impianto radio a MF/HF e almeno una radioboa di localizzazione di sinistri (EPIRB) da 406 MHz con operatori addestrati a bordo e se possibile apparecchiature GMDSS; b) tute termiche sufficienti per tutti a bordo; c) attrezzature adeguate per far fronte a eventuali emergenze mediche nel corso del viaggio; d) scorte di cibi, acqua dolce, combustibile e pezzi di ricambio per apparecchi critici in caso di ritardi imprevisti e contrattempi; e) un piano autorizzato di emergenza per inquinamento da olio minerale (SOPEP) che indichi misure di attenuazione dell'inquinamento (compresa assicurazione) in caso di spargimento di combustibile o di rifiuti.
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Regole di condotta per la pesca sperimentale (Art. 41 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo