Art. 41
Regole di condotta per la pesca sperimentale
In vigore dal 16 gen 2009
Regole di condotta per la pesca sperimentale
Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci comunitari siano forniti di:
a)
adeguate apparecchiature di comunicazione (compreso impianto radio a MF/HF e almeno una radioboa di localizzazione di sinistri (EPIRB) da 406 MHz con operatori addestrati a bordo e se possibile apparecchiature GMDSS;
b)
tute termiche sufficienti per tutti a bordo;
c)
attrezzature adeguate per far fronte a eventuali emergenze mediche nel corso del viaggio;
d)
scorte di cibi, acqua dolce, combustibile e pezzi di ricambio per apparecchi critici in caso di ritardi imprevisti e contrattempi;
e)
un piano autorizzato di emergenza per inquinamento da olio minerale (SOPEP) che indichi misure di attenuazione dell'inquinamento (compresa assicurazione) in caso di spargimento di combustibile o di rifiuti.
Storico versioni
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