Art. 43
Sistemi di notifica
In vigore dal 16 gen 2009
Sistemi di notifica
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all' sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:
a)
il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di cinque giorni previsto all' del regolamento (CE) n. 601/2004, con la differenza che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e sullo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dal termine di ciascun periodo di notifica, ai fini dell'immediata trasmissione alla CCAMLR. Nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b) le comunicazioni sono effettuate per SSRU;
b)
il sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca previsto all' del regolamento (CE) n. 601/2004;
c)
la dichiarazione del numero e del peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:43:oj#art-43