Art. 44
Definizione di cala
In vigore dal 16 gen 2009
Definizione di cala
1. Ai fini della presente sezione si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle dichiarazioni relative alle catture e allo sforzo di pesca, la precisa posizione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.
2. Per essere designata come cala di ricerca:
a)
ogni cala deve essere separata di almeno cinque miglia nautiche da qualsiasi altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;
b)
ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 5 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;
c)
per ciascuna cala di palangaro il tempo di immersione non deve essere inferiore a sei ore, misurate dal completamento della cala fino all'inizio del recupero dei palangari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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