Art. 42
Partecipazione alla pesca sperimentale
In vigore dal 16 gen 2009
Partecipazione alla pesca sperimentale
1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in uno Stato membro, notificate alla partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.
2. Nella divisione 58.4.3b) è autorizzata a svolgere attività di pesca una sola nave alla volta.
3. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato XII. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è sospesa quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
4. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2, nonché nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3b), la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.
Storico versioni
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