Art. 40
Divieti e limiti di cattura
In vigore dal 16 gen 2009
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato X è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XI nelle sottozone in esso indicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:43:oj#art-40