Art. 38
Ispezioni
In vigore dal 16 gen 2009
Ispezioni
1. Le autorità competenti degli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi realizzati ogni anno nei loro porti da navi di paesi terzi, di cui all'.
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e quelli effettivamente sbarcati o trasbordati.
3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività delle navi da pesca e a garantire che queste subiscano il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.
Storico versioni
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