Art. 34

Controllo dello Stato di approdo

In vigore dal 16 gen 2009
Controllo dello Stato di approdo Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (44), le procedure di cui al presente capitolo si applicano agli sbarchi e ai trasbordi, nei porti degli Stati membri, di pesce surgelato dopo essere stato catturato da navi di paesi terzi nella zona della convenzione NEAFC.
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Controllo dello Stato di approdo (Art. 34 Regolamento (UE) 2009/43) — Testo vigente | Portale Normativo