Art. 36
Preavviso di entrata in porto
In vigore dal 16 gen 2009
Preavviso di entrata in porto
1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all' del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, la cui parte A è debitamente compilata come segue:
a)
il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;
b)
il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.
3. I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preventiva informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto. La notifica è accompagnata da una copia del formulario originale PSC 1 o PSC 2 recante nella parte B la dicitura «ANNULLATO» apposta in diagonale.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di cui ai paragrafi 2 e 3 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti e al segretario della NEAFC.
Storico versioni
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