Art. 36 · Preavviso di entrata in porto

Art. 36

Preavviso di entrata in porto

In vigore dal 16 gen 2009
Preavviso di entrata in porto 1.   In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i comandanti delle navi che detengono pesci di cui all' del presente regolamento che intendono entrare in un porto per effettuarvi uno sbarco o un trasbordo, o i loro rappresentanti, devono comunicarlo alle autorità competenti dello Stato membro di approdo almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista. 2.   La notifica di cui al paragrafo 1 è corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato IX, la cui parte A è debitamente compilata come segue: a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture; b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente. 3.   I comandanti delle navi o i loro rappresentanti possono annullare una notifica preventiva informando le autorità competenti del porto che intendono utilizzare almeno 24 ore prima dell'ora prevista dell'arrivo nel porto. La notifica è accompagnata da una copia del formulario originale PSC 1 o PSC 2 recante nella parte B la dicitura «ANNULLATO» apposta in diagonale. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di approdo trasmettono senza indugio una copia del modulo di cui ai paragrafi 2 e 3 allo Stato di bandiera della nave da pesca e, se la nave ha effettuato operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti e al segretario della NEAFC.
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