Art. 35
Porti designati
In vigore dal 16 gen 2009
Porti designati
Gli sbarchi e i trasbordi nelle acque comunitarie sono autorizzati solo nei porti designati.
Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati) in cui sono consentite le operazioni di sbarco o di trasbordo di pesce di cui all'. Gli Stati membri notificano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei porti designati nel 2007 almeno quindici giorni prima della loro entrata in vigore.
La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e le eventuali modifiche nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito internet.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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