Art. 39
Rapporti di ispezione
In vigore dal 16 gen 2009
Rapporti di ispezione
1. Ogni ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato IX.
2. Una copia di ogni rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se la nave ha partecipato ad operazioni di trasbordo, allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti, nonché alla Commissione e, se il pesce sbarcato o trasbordato è stato catturato nella zona della convenzione NEAFC, al segretariato della NEAFC.
3. La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione è trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.
Storico versioni
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