Art. 41 · Regole di condotta per la pesca sperimentale

Art. 41

Regole di condotta per la pesca sperimentale

In vigore dal 16 gen 2009
Regole di condotta per la pesca sperimentale Fatto salvo l' del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri provvedono affinché tutti i pescherecci comunitari siano forniti di: a) adeguate apparecchiature di comunicazione (compreso impianto radio a MF/HF e almeno una radioboa di localizzazione di sinistri (EPIRB) da 406 MHz con operatori addestrati a bordo e se possibile apparecchiature GMDSS; b) tute termiche sufficienti per tutti a bordo; c) attrezzature adeguate per far fronte a eventuali emergenze mediche nel corso del viaggio; d) scorte di cibi, acqua dolce, combustibile e pezzi di ricambio per apparecchi critici in caso di ritardi imprevisti e contrattempi; e) un piano autorizzato di emergenza per inquinamento da olio minerale (SOPEP) che indichi misure di attenuazione dell'inquinamento (compresa assicurazione) in caso di spargimento di combustibile o di rifiuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:43:oj#art-41