Art. 8
Richieste delle istituzioni
In vigore dal 17 dic 2008
Richieste delle istituzioni
1. Tutte le richieste di registrazione, correzione, aggiornamento o soppressione di avvisi di esclusione vanno rivolte al contabile della Commissione.
Soltanto le istituzioni possono presentare simili richieste. A tal fine, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive responsabili utilizzano i modelli figuranti nell’allegato della decisione 2008/969/CE, Euratom, mentre i punti di contatto di altre istituzioni utilizzano i modelli figuranti nell’allegato I del presente regolamento.
2. Nella richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, il servizio della Commissione o l’agenzia esecutiva responsabile certifica che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 e indica una persona di contatto per l’avviso, la quale assume le responsabilità stabilite all’ del presente regolamento.
Quando viene presentata la richiesta di registrazione di un avviso di esclusione, i punti di contatto certificano che le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001. I punti di contatto assumono le responsabilità di persona di contatto per l’avviso.
3. Ogni istituzione richiede la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione in attesa di una decisione sulla durata dell’esclusione.
4. Chiedere la correzione, l’aggiornamento o la soppressione di tale avviso spetta al servizio responsabile della Commissione o all’altra istituzione che ha chiesto la registrazione di un avviso di esclusione.
Storico versioni
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