Art. 7

Punti di collegamento e utenti autorizzati presso le autorità e gli organismi incaricati dell’esecuzione

In vigore dal 17 dic 2008
Punti di collegamento e utenti autorizzati presso le autorità e gli organismi incaricati dell’esecuzione 1.   I punti di collegamento sono responsabili delle relazioni con la Commissione per tutte le questioni attinenti alla base di dati sull’esclusione. 2.   Ciascuno Stato membro designa un punto di collegamento per i fondi che esegue mediante gestione concorrente ai sensi dell’articolo 53, lettera b), e per i fondi eseguiti mediante gestione centralizzata indiretta dai rispettivi organismi pubblici nazionali ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario. In via eccezionale, e per motivi debitamente giustificati, la Commissione può approvare la designazione di più di un punto di collegamento per Stato membro. 3.   Ciascun paese terzo che esegue i fondi mediante gestione decentrata ai sensi dell’articolo 53, lettera b), del regolamento finanziario designa un punto di collegamento su richiesta del servizio responsabile della Commissione. Ciascun organismo incaricato dell’esecuzione che esegue i fondi in gestione congiunta ai sensi dell’articolo 53, lettera c), o mediante gestione centralizzata indiretta ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettere b), c) o d), del suddetto regolamento, ad eccezione degli organismi pubblici nazionali, designa un punto di collegamento su richiesta del servizio responsabile della Commissione. Tuttavia, il servizio responsabile della Commissione non chiede che venga designato un punto di collegamento se già ve ne è uno. Quando il servizio responsabile della Commissione ritira a un punto di collegamento l’accesso alla base di dati sull’esclusione, ne informa il contabile della Commissione. 4.   Ciascuno Stato membro e ciascuna autorità od organismo di cui al paragrafo 3 comunica l’identità delle persone responsabili del rispettivo punto di collegamento al contabile della Commissione, il quale pubblica sul sito intranet della Commissione l’elenco dei paesi terzi e degli organismi incaricati dell’esecuzione che dispongono di punti di contatto. 5.   I punti di collegamento forniscono alle autorità o agli organismi incaricati dell’esecuzione l’accesso alle informazioni contenute nella base di dati sull’esclusione. Le autorità e gli organismi incaricati dell’esecuzione possono designare tra il loro personale utenti autorizzati, il cui numero è limitato alle persone per le quali è indispensabile accedere a tale base di dati allo scopo di esercitare correttamente le proprie funzioni. Ogni autorità od organismo incaricato dell’esecuzione tiene un registro degli utenti autorizzati e lo mette a disposizione della Commissione, su richiesta. Ai fini dell’aggiudicazione di appalti correlati all’esecuzione del bilancio o del Fondo europeo di sviluppo, gli utenti autorizzati possono procedere alla consultazione attiva on line della base di dati sull’esclusione. In caso d’impossibilità della consultazione on line, l’utente autorizzato può ricevere dati scaricati. In questo caso, i dati vengono aggiornati almeno mensilmente. 6.   L’autorità o l’organismo che ha designato il punto di collegamento o gli utenti autorizzati predispone adeguate misure di sicurezza per evitare che le informazioni siano lette o copiate da persone non autorizzate.
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