Art. 9
Richieste basate su informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione
In vigore dal 17 dic 2008
Richieste basate su informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione
1. I punti di collegamento comunicano al contabile della Commissione le informazioni ricevute dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione, riguardanti le situazioni di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario. Il contabile inoltra tali informazioni al servizio della Commissione responsabile del programma, dell’azione o della legislazione indicato dalle autorità od organismi. Inoltre, i punti di collegamento trasmettono la certificazione dell’autorità o dell’organismo incaricato dell’esecuzione secondo cui le informazioni comunicate sono state compilate e trasmesse nel rispetto dei principi enunciati nella direttiva 95/46/CE.
A tal fine, i punti di collegamento utilizzano il modello figurante nell’allegato II del presente regolamento.
2. Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, il servizio responsabile della Commissione chiede al contabile della Commissione di immettere un avviso di esclusione nella base di dati sull’esclusione per la durata stabilita dall’autorità o dall’organismo incaricato dell’esecuzione, fino alla durata massima di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento finanziario.
Se non viene stabilita la durata, il servizio responsabile della Commissione chiede la registrazione provvisoria a norma dell’, paragrafo 2, in attesa della decisione della Commissione. Il servizio responsabile della Commissione sottopone il caso alla Commissione nei tempi più brevi, perché questa decida al riguardo.
3. L’autorità o l’organismo incaricato dell’esecuzione è responsabile dei dati comunicati e informa senza indugio il servizio responsabile della Commissione, tramite il punto di collegamento, ogni volta che sia necessario correggere, aggiornare o sopprimere le informazioni trasmesse.
A tal fine, le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione e i punti di collegamento utilizzano il modello figurante nell’allegato II.
Quando riceve le informazioni aggiornate, il servizio responsabile della Commissione chiede al contabile della Commissione di correggere, aggiornare o sopprimere l’avviso di esclusione in questione.
Storico versioni
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