Art. 10

Durata della registrazione nella base di dati sull’esclusione

In vigore dal 17 dic 2008
Durata della registrazione nella base di dati sull’esclusione 1.   Gli avvisi riguardanti un’esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b), c), e) ed f), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo stabilito dall’istituzione richiedente e precisato nella richiesta. 2.   Un avviso di esclusione basato su una richiesta presentata a norma dell’, paragrafo 3, viene registrato provvisoriamente per il periodo di tre mesi. La registrazione provvisoria può essere rinnovata una volta, su richiesta. Tuttavia, in casi eccezionali, la registrazione provvisoria di un avviso di esclusione basata sulle richieste di cui all’, paragrafo 2, secondo comma, può essere rinnovata per altri tre mesi. 3.   Gli avvisi riguardanti un’esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettera a) o d), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo di cinque anni. 4.   Gli avvisi riguardanti l’esclusione dall’aggiudicazione di un appalto o dalla concessione di una sovvenzione in una determinata procedura ai sensi dell’articolo 94, lettere a) e b), del regolamento finanziario sono registrati per il periodo di sei mesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1302:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo