Art. 12

Cooperazione

In vigore dal 17 dic 2008
Cooperazione 1.   La persona di contatto per l’avviso di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento fornisce, su carta o per via elettronica, tutte le informazioni pertinenti di cui dispone nella misura necessaria per consentire all’istituzione richiedente di prendere decisioni di esclusione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario o per consentire all’autorità o all’organismo incaricato dell’esecuzione di tenerne conto ai fini dell’aggiudicazione di appalti correlati all’esecuzione del bilancio. 2.   Quando i certificati o gli elementi probatori ottenuti da un’istituzione non siano coerenti con gli avvisi di esclusione registrati, l’istituzione interessata informa immediatamente la persona di contatto per l’avviso. La persona di contatto per l’avviso e, all’occorrenza, il punto di collegamento in questione prendono gli opportuni provvedimenti. 3.   Quando i certificati o gli elementi probatori ottenuti da un’autorità o da un organismo incaricato dell’esecuzione non siano coerenti con gli avvisi di esclusione registrati, l’autorità o l’organismo trasmette le informazioni, tramite il proprio punto di collegamento, alla persona di contatto per l’avviso. La persona di contatto per l’avviso e, all’occorrenza, il punto di collegamento in questione prendono gli opportuni provvedimenti. 4.   Il contabile della Commissione e i punti di contatto delle altre istituzioni procedono periodicamente allo scambio delle pratiche migliori. Le questioni attinenti alla base di dati sull’esclusione vengono discusse in riunioni tra l’autorità o l’organismo incaricato dell’esecuzione e il servizio responsabile della Commissione.
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