Art. 13
Protezione dei dati
In vigore dal 17 dic 2008
Protezione dei dati
1. Nei bandi di gara d’appalto e negli inviti a presentare proposte o, in mancanza del bando o dell’invito, prima dell’aggiudicazione di un appalto o della concessione di una sovvenzione, le istituzioni e le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione indicano ai terzi quali dati che li riguardano possono essere immessi nella base di dati sull’esclusione e a quali organismi tali dati possono essere comunicati. Se i terzi sono persone giuridiche, le istituzioni e le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione informano anche le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tali persone giuridiche.
2. L’istituzione che chiede la registrazione di un avviso di esclusione è responsabile delle relazioni con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi nella base di dati sull’esclusione (di seguito «persona cui si riferiscono i dati»).
L’istituzione informa la persona cui si riferiscono i dati che è stato chiesto di attivare, aggiornare o sopprimere un avviso di esclusione che la riguarda direttamente, e gliene indica i motivi.
Inoltre, l’istituzione risponde alle richieste di correggere dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda.
Le richieste o le domande presentate dalle persone cui si riferiscono i dati in merito alle informazioni fornite dalle autorità o dagli organismi incaricati dell’esecuzione vengono trattate da queste stesse autorità od organismi. Il servizio responsabile della Commissione rinvia tali richieste o domande al punto di collegamento interessato e ne informa le persone cui si riferiscono i dati.
3. Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, una persona fisica debitamente identificata può chiedere se i dati che la riguardano siano registrati nella base di dati sull’esclusione.
Il contabile della Commissione comunica a questa persona, per lettera o per via elettronica, se essa è registrata nella base di dati sull’esclusione. In caso affermativo, il contabile della Commissione acclude i dati riguardanti tale persona registrati nella base di dati sull’esclusione e ne informa l’istituzione che ha chiesto l’avviso.
4. Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, un rappresentante debitamente autorizzato di una persona giuridica può chiedere se i dati riguardanti tale persona siano registrati nella base di dati sull’esclusione.
Il contabile della Commissione comunica a tale rappresentante, per lettera o per via elettronica, se la persona giuridica è registrata nella base di dati sull’esclusione. In caso affermativo, il contabile della Commissione acclude i dati riguardanti tale persona registrati nella base di dati sull’esclusione e ne informa l’istituzione che ha chiesto l’avviso.
5. Gli avvisi soppressi sono accessibili esclusivamente ai fini di audit e indagini e non possono essere visualizzati dagli utenti della base di dati.
Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi di esclusione riguardanti persone fisiche restano accessibili a tale scopo unicamente per cinque anni a decorrere dalla soppressione dell’avviso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1302:oj#art-13