Art. 14
Disposizioni transitorie
In vigore dal 17 dic 2008
Disposizioni transitorie
1. Le informazioni fornite da autorità od organismi incaricati dell’esecuzione riguardano esclusivamente sentenze pronunciate dopo il 1o gennaio 2009.
2. Gli avvisi registrati a norma dell’articolo 95 del regolamento finanziario prima della data di applicazione del presente regolamento e ancora in vigore in tale data costituiscono avvisi di esclusione e vengono immessi direttamente nella base di dati sull’esclusione.
3. Se un terzo interessato non è stato informato della registrazione di un avviso di esclusione di cui al paragrafo 2, il servizio della Commissione o l’istituzione che ha chiesto la registrazione lo informa, entro un mese dalla data di applicazione del presente regolamento, che i suoi dati sono stati immessi nella base di dati sull’esclusione.
4. Spetta al servizio responsabile della Commissione o all’altra istituzione che ha richiesto la registrazione di un avviso di esclusione di cui al paragrafo 2 chiedere la modifica o la soppressione di tale avviso a norma del presente regolamento.
5. Per quanto riguarda le esclusioni decise prima del 1o maggio 2007 da un servizio della Commissione o da un’agenzia esecutiva ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, lettere b) ed e), del regolamento finanziario, per la durata del periodo di esclusione si tiene conto della durata di tenuta delle iscrizioni nei certificati del casellario giudiziale secondo il diritto nazionale.
A tali esclusioni si applica la durata massima di quattro anni a decorrere dalla data di notificazione della sentenza. Se questo periodo è già trascorso, il servizio della Commissione o l’agenzia esecutiva responsabile chiede che l’avviso venga soppresso.
Storico versioni
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