Art. 6

Punti di contatto e utenti autorizzati all’interno delle istituzioni

In vigore dal 17 dic 2008
Punti di contatto e utenti autorizzati all’interno delle istituzioni 1.   Ciascuna istituzione, ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive, designa un punto di contatto responsabile per tutte le questioni attinenti alla base di dati sull’esclusione e comunica al contabile della Commissione l’identità delle persone incaricate. 2.   I punti di contatto possono fornire accesso alle informazioni contenute nella base di dati sull’esclusione ad utenti autorizzati, ossia a personale delle istituzioni per il quale è indispensabile accedere a tale base allo scopo di esercitare correttamente le proprie funzioni. Ciascun punto di contatto tiene un registro degli utenti autorizzati e lo mette a disposizione della Commissione, su richiesta. Gli utenti autorizzati possono procedere alla consultazione attiva on line della base di dati sull’esclusione. 3.   L’istituzione predispone adeguate misure di sicurezza per evitare che le informazioni siano lette o copiate da persone non autorizzate.
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