Art. 4
Gestione della base di dati sull’esclusione
In vigore dal 17 dic 2008
Gestione della base di dati sull’esclusione
1. Il contabile della Commissione o i suoi subordinati ai quali sono delegate alcune funzioni in applicazione dell’articolo 62 del regolamento finanziario (in appresso il «contabile della Commissione») assicura la gestione della base di dati sull’esclusione e adotta le opportune disposizioni tecniche.
Il contabile della Commissione immette, modifica o sopprime gli avvisi di esclusione su richiesta delle istituzioni.
2. Il contabile della Commissione adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure di sostegno, anche nel campo della sicurezza.
Il contabile della Commissione notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive ed eventualmente ai punti di contatto delle altre istituzioni designati a norma dell’, paragrafo 1, o ai punti di collegamento designati a norma dell’, paragrafo 2.
Storico versioni
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