Art. 4

Gestione della base di dati sull’esclusione

In vigore dal 17 dic 2008
Gestione della base di dati sull’esclusione 1.   Il contabile della Commissione o i suoi subordinati ai quali sono delegate alcune funzioni in applicazione dell’articolo 62 del regolamento finanziario (in appresso il «contabile della Commissione») assicura la gestione della base di dati sull’esclusione e adotta le opportune disposizioni tecniche. Il contabile della Commissione immette, modifica o sopprime gli avvisi di esclusione su richiesta delle istituzioni. 2.   Il contabile della Commissione adotta misure di esecuzione per gli aspetti tecnici e definisce le relative procedure di sostegno, anche nel campo della sicurezza. Il contabile della Commissione notifica tali misure ai servizi della Commissione e alle agenzie esecutive ed eventualmente ai punti di contatto delle altre istituzioni designati a norma dell’, paragrafo 1, o ai punti di collegamento designati a norma dell’, paragrafo 2.
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Gestione della base di dati sull’esclusione (Art. 4 Regolamento (UE) 2008/1302) — Testo vigente | Portale Normativo