Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 dic 2008
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intendono per:
1)
«istituzioni»: il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia, la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, il Mediatore, il Garante europeo della protezione dei dati, le agenzie esecutive e gli organismi di cui all’articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario;
2)
«autorità od organismi incaricati dell’esecuzione»: le autorità degli Stati membri e di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e gli altri organismi che partecipano all’esecuzione del bilancio a norma degli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario, ad eccezione delle agenzie esecutive e degli organismi di cui all’articolo 185, paragrafo 1, di tale regolamento. Gli Stati membri possono assegnare compiti previsti dal presente regolamento ad altre autorità pubbliche nazionali, che saranno assimilate ad autorità od organismi incaricati dell’esecuzione;
3)
«terzi»: i candidati, offerenti, contraenti, fornitori, prestatori di servizi e i loro rispettivi subcontraenti ed i richiedenti di sovvenzioni, i beneficiari di sovvenzioni, compresi i beneficiari di aiuti diretti, i loro contraenti e le entità che ricevono sostegno finanziario dal beneficiario di una sovvenzione comunitaria ai sensi dell’articolo 120 del regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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