autorità od organismi incaricati dell’esecuzione

Definizione data dalla norma indicata.

le autorità degli Stati membri e di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e gli altri organismi che partecipano all’esecuzione del bilancio a norma degli articoli 53 e 54 del regolamento finanziario, ad eccezione delle agenzie esecutive e degli organismi di cui all’articolo 185, paragrafo 1, di tale regolamento. Gli Stati membri possono assegnare compiti previsti dal presente regolamento ad altre autorità pubbliche nazionali, che saranno assimilate ad autorità od organismi incaricati dell’esecuzione

Fonte: reg-2008-12-17-1302art. 2
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