Art. 1

Oggetto

In vigore dal 17 dic 2008
Oggetto 1.   Il presente regolamento istituisce la base centrale di dati (di seguito «base di dati sull’esclusione») di cui all’articolo 95 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (di seguito «regolamento finanziario»). 2.   I dati contenuti nella base di dati sull’esclusione possono essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’applicazione degli articoli da 93 a 96 e 114 del regolamento finanziario e degli articoli da 133 a 134 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 ed inoltre degli articoli da 96 a 99 e 110 del regolamento (CE) n. 215/2008. 3.   L’OLAF può utilizzare i dati per le sue indagini a norma del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 ed anche per le sue attività di intelligence e di prevenzione delle frodi, comprese le analisi dei rischi.
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Oggetto (Art. 1 Regolamento (UE) 2008/1302) — Testo vigente | Portale Normativo