Art. 5

Accesso alla base di dati sull’esclusione

In vigore dal 17 dic 2008
Accesso alla base di dati sull’esclusione 1.   Le istituzioni, ad eccezione della Commissione e delle agenzie esecutive, hanno accesso diretto ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione tramite il sistema contabile fornito dalla Commissione (ABAC) o tramite punti di contatto. 2.   Le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione che gestiscono fondi nell’ambito della gestione concorrente e gli organismi pubblici nazionali degli Stati membri che gestiscono fondi nell’ambito della gestione centralizzata indiretta hanno accesso ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione tramite punti di collegamento. 3.   Le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione che gestiscono fondi nell’ambito della gestione centralizzata indiretta, della gestione decentrata o in gestione congiunta ottengono l’accesso ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione tramite punti di collegamento, quando certificano al servizio responsabile della Commissione che essi applicano le adeguate disposizioni per la protezione dei dati stabilite in accordi conclusi ai sensi dell’articolo 134 bis, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Tuttavia, le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione non hanno accesso alla base di dati sull’esclusione nei seguenti casi: a) se il servizio responsabile della Commissione non ha ricevuto la certificazione di cui al primo comma; b) se il servizio responsabile della Commissione è in possesso di elementi probatori secondo i quali le autorità o gli organismi incaricati dell’esecuzione non applicano adeguate disposizioni per la protezione dei dati; c) se il servizio responsabile della Commissione ritiene inopportuno l’accesso, tenuto conto del livello limitato di decentramento, che comporta il controllo a priori da parte della Commissione. Quando viene negato l’accesso ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione, il servizio responsabile della Commissione adotta gli opportuni provvedimenti per garantire almeno il medesimo livello di tutela degli interessi finanziari delle Comunità. Nell’ambito di tali provvedimenti, prima della concessione di una sovvenzione o dell’aggiudicazione di un appalto, il servizio responsabile della Commissione verifica che il terzo interessato non sia oggetto di un avviso di esclusione. 4.   L’accesso dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive ai dati contenuti nella base di dati sull’esclusione è stabilito dalla decisione 2008/969/CE, Euratom della Commissione (10).
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