Art. 15
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IB
In vigore dal 24 nov 2008
Procedura di notifica delle variazioni minori di tipo IB
1. Il titolare presenta all'Agenzia una notifica contenente gli elementi di cui all'allegato IV.
Se la notifica soddisfa i requisiti del primo comma, l'Agenzia conferma il ricevimento di una notifica valida.
2. Se entro 30 giorni dalla conferma del ricevimento di una notifica valida l'Agenzia non ha inviato al titolare un parere negativo, si ritiene che il suo parere sia favorevole.
In caso di parere favorevole da parte dell'Agenzia relativamente alla notifica si adottano i provvedimenti di cui all'.
3. Qualora l'Agenzia sia del parere che la notifica non possa essere accettata, ne informa il titolare comunicando le motivazioni alla base del proprio parere negativo.
Entro 30 giorni dal ricevimento del parere negativo il titolare può presentare all'Agenzia una notifica modificata in modo da tenere debito conto degli elementi indicati nel parere.
Se il titolare non modifica la notifica conformemente al secondo comma, la richiesta si considera respinta e si adottano i provvedimenti di cui all'.
4. Qualora sia presentata una notifica modificata, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima l'Agenzia la esamina e si adottano i provvedimenti di cui all'.
Storico versioni
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