Art. 14

Pagamenti

In vigore dal 3 nov 2008
Pagamenti 1.   Il contributo finanziario della Comunità concesso a uno Stato membro in conformità dell’ per ogni anno di applicazione del programma nazionale è versato in due rate con le seguenti modalità: a) un prefinanziamento equivalente al 50 % del contributo comunitario, erogato dopo la notifica allo Stato membro della decisione di cui all’ e il ricevimento della lettera con cui viene richiesto il prefinanziamento e che menziona esplicitamente i punti di cui all’allegato II; b) un saldo annuo sulla base della domanda di rimborso di cui all’, effettuato entro 45 giorni a decorrere dall’approvazione, da parte della Commissione, della domanda di rimborso di cui all’. 2.   Eventuali riduzioni del contributo comunitario, di cui all’ del regolamento (CE) n. 199/2008, sono applicate al saldo annuale di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   Ulteriori domande di rimborso e documenti giustificativi non sono accettati dopo l’erogazione del saldo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1078:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo