Art. 8
Spese non ammissibili
In vigore dal 3 nov 2008
Spese non ammissibili
Non possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le seguenti spese:
a)
margini di profitto, accantonamenti e crediti inesigibili;
b)
interessi debitori e commissioni bancarie;
c)
costo medio del lavoro;
d)
costi indiretti quali: siti e fabbricati, amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, spese di funzionamento e di manutenzione, quali spese per le telecomunicazioni, beni e servizi;
e)
attrezzature non utilizzate a fini di raccolta e gestione dei dati, quali scanner, stampanti, telefoni cellulari, walkie-talkie, videocamere e macchine fotografiche;
f)
acquisto di veicoli;
g)
costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali;
h)
spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all’attuazione del programma nazionale;
i)
spese voluttuarie e pubblicità;
j)
qualsiasi spesa relativa ad altri programmi/progetti finanziati da terzi;
k)
qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori effettuati nell’ambito del programma nazionale;
l)
qualsiasi tipo di prelievo recuperabile (compresa l’IVA);
m)
risorse messe a disposizione dello Stato membro a titolo gratuito;
n)
valore dei contributi in natura;
o)
spese non necessarie o non giustificate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2008:1078:oj#art-8