Art. 8

Spese non ammissibili

In vigore dal 3 nov 2008
Spese non ammissibili Non possono beneficiare del contributo finanziario della Comunità le seguenti spese: a) margini di profitto, accantonamenti e crediti inesigibili; b) interessi debitori e commissioni bancarie; c) costo medio del lavoro; d) costi indiretti quali: siti e fabbricati, amministrazione, personale di sostegno, fornitura di materiale da ufficio, infrastrutture, spese di funzionamento e di manutenzione, quali spese per le telecomunicazioni, beni e servizi; e) attrezzature non utilizzate a fini di raccolta e gestione dei dati, quali scanner, stampanti, telefoni cellulari, walkie-talkie, videocamere e macchine fotografiche; f) acquisto di veicoli; g) costi delle attività di distribuzione, commercializzazione e pubblicità destinate a promuovere prodotti o attività commerciali; h) spese di rappresentanza, tranne quelle riconosciute dalla Commissione come assolutamente necessarie all’attuazione del programma nazionale; i) spese voluttuarie e pubblicità; j) qualsiasi spesa relativa ad altri programmi/progetti finanziati da terzi; k) qualsiasi spesa sostenuta per proteggere i risultati dei lavori effettuati nell’ambito del programma nazionale; l) qualsiasi tipo di prelievo recuperabile (compresa l’IVA); m) risorse messe a disposizione dello Stato membro a titolo gratuito; n) valore dei contributi in natura; o) spese non necessarie o non giustificate.
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