Art. 6
Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate
In vigore dal 3 nov 2008
Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate
1. Gli Stati membri sono autorizzati a trasferire gli importi indicati nelle previsioni annuali di bilancio, approvate in conformità dell’, tra moduli e categorie di costo esclusivamente all’interno della stessa regione, a condizione che:
a)
gli importi trasferiti non siano superiori a 50 000 EUR o al 10 % del bilancio annuo totale approvato per la regione in cui l’importo di tale bilancio è inferiore a 500 000 EUR;
b)
informino la Commissione della necessità di operare tale trasferimento.
2. Ogni altra modifica delle previsioni annuali di bilancio approvate in conformità dell’ deve essere debitamente giustificata e deve essere approvata dalla Commissione prima che la spesa sia eseguita.
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