Art. 6

Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate

In vigore dal 3 nov 2008
Modifiche delle previsioni annuali di bilancio approvate 1.   Gli Stati membri sono autorizzati a trasferire gli importi indicati nelle previsioni annuali di bilancio, approvate in conformità dell’, tra moduli e categorie di costo esclusivamente all’interno della stessa regione, a condizione che: a) gli importi trasferiti non siano superiori a 50 000 EUR o al 10 % del bilancio annuo totale approvato per la regione in cui l’importo di tale bilancio è inferiore a 500 000 EUR; b) informino la Commissione della necessità di operare tale trasferimento. 2.   Ogni altra modifica delle previsioni annuali di bilancio approvate in conformità dell’ deve essere debitamente giustificata e deve essere approvata dalla Commissione prima che la spesa sia eseguita.
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