Art. 4
Valutazione delle previsioni annuali di bilancio
In vigore dal 3 nov 2008
Valutazione delle previsioni annuali di bilancio
1. La Commissione valuta le previsioni annuali di bilancio tenendo conto dei programmi nazionali approvati in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.
2. Ai fini della valutazione delle previsioni annuali di bilancio, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti sulle spese di cui trattasi, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.
3. In assenza di chiarimenti soddisfacenti da parte degli Stati membri entro il termine di cui al paragrafo 2, la Commissione può escludere, se del caso, le spese di cui trattasi dalle pertinenti previsioni annuali di bilancio in attesa di approvazione.
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