Art. 2
Presentazione delle previsioni annuali di bilancio
In vigore dal 3 nov 2008
Presentazione delle previsioni annuali di bilancio
1. Gli Stati membri che desiderino beneficiare di un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione del loro programma pluriennale, di cui all’ del regolamento (CE) n. 199/2008, di seguito il «programma nazionale», presentano alla Commissione, entro il 31 marzo dell’anno che precede il periodo di attuazione del programma:
a)
una previsione annuale di bilancio per il primo anno di attuazione del programma nazionale; e
b)
una previsione annuale di bilancio indicativa per ciascuno degli anni successivi di attuazione del programma nazionale.
2. Gli Stati membri presentano previsioni annuali di bilancio definitive per ciascuno degli anni di attuazione del programma nazionale successivi al primo, qualora dette previsioni siano diverse da quelle indicative precedentemente presentate. Le previsioni annuali di bilancio definitive sono presentate entro il 31 ottobre precedente l’anno di attuazione interessato.
3. Per il primo programma nazionale, relativo al periodo 2009-2010, le previsioni annuali di bilancio sono presentate entro il 15 ottobre 2008.
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