Art. 9

Attuazione dei programmi

In vigore dal 3 nov 2008
Attuazione dei programmi 1.   Ai fini dell’attuazione dei programmi nazionali gli Stati membri possono essere assistiti da partner, ovvero organismi che il programma nazionale indica esplicitamente come necessari per assistere gli Stati membri nell’attuazione dell’intero programma nazionale o di una parte significativa di esso. I partner sono direttamente coinvolti nell’attuazione tecnica di uno o più aspetti del programma nazionale e sono soggetti agli stessi obblighi degli Stati membri in relazione all’attuazione dei programmi nazionali. 2.   I partner non agiscono, nel contesto del programma, come fornitori o subcontraenti dello Stato membro o di altri partner. 3.   Per una durata definita, compiti specifici del programma nazionale possono essere eseguiti da subcontraenti, che tuttavia non sono considerati alla stregua di partner. I subcontraenti sono persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi agli Stati membri e/o ai partner. L’eventuale ricorso al subappalto nel corso della realizzazione dell’azione, se non previsto nella proposta iniziale del programma, è subordinato alla preventiva autorizzazione scritta della Commissione.
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