Art. 11
Valutazione delle domande di rimborso
In vigore dal 3 nov 2008
Valutazione delle domande di rimborso
1. La Commissione valuta le domande di rimborso sulla base della loro conformità al presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione delle domande di rimborso, la Commissione può invitare gli Stati membri a fornire ulteriori chiarimenti, che questi ultimi sono tenuti a fornire entro 15 giorni di calendario dalla data della richiesta della Commissione.
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