Art. 12

Esclusione dal rimborso

In vigore dal 3 nov 2008
Esclusione dal rimborso Se gli Stati membri non trasmettono chiarimenti sufficienti entro il termine di cui all’, paragrafo 2, e la Commissione ritiene che la domanda di rimborso non sia conforme alle condizioni di cui al presente regolamento, essa invita gli Stati membri a presentare le loro osservazioni entro 15 giorni di calendario. Se l’esame conferma il mancato rispetto delle suddette condizioni, la Commissione rifiuta di rimborsare, in tutto o in parte, le spese considerate non conformi e, se del caso, esige il rimborso dei pagamenti indebitamente eseguiti o disimpegna gli importi non ancora versati.
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