Art. 10
Presentazione delle domande di rimborso
In vigore dal 3 nov 2008
Presentazione delle domande di rimborso
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione le domande di rimborso delle spese sostenute per l’attuazione dei programmi nazionali entro il 31 maggio di ciascun anno seguente l’anno civile interessato. Le domande di rimborso comprendono:
a)
una lettera che indichi l’importo totale per il quale è chiesto il rimborso e menzioni esplicitamente i punti di cui all’allegato II;
b)
una relazione finanziaria presentata per categoria di spesa, modulo e, dove pertinente, per regione, come indicato nei moduli finanziari di cui all’, paragrafo 3. Essa è presentata in un formato elaborato e comunicato agli Stati membri dalla Commissione;
c)
una dichiarazione delle spese quale definita nell’allegato III; e
d)
i pertinenti giustificativi quali indicati nell’allegato I.
2. Le domande di rimborso devono essere trasmesse alla Commissione in formato elettronico.
3. Quando presentano la domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per verificare e certificare che:
a)
le azioni effettuate e la dichiarazione delle spese sostenute in virtù della decisione di cui all’ corrispondano al programma nazionale quale approvato dalla Commissione;
b)
la domanda di rimborso sia conforme alle condizioni di cui agli ;
c)
le spese siano state sostenute in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 861/2006, al presente regolamento, alla decisione di cui all’ e alla legislazione comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti pubblici.
Storico versioni
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