Art. 16

Verifiche e rettifiche finanziarie

In vigore dal 3 nov 2008
Verifiche e rettifiche finanziarie Gli Stati membri comunicano alla Commissione e alla Corte dei conti qualsiasi informazione richiesta da dette istituzioni ai fini delle revisioni e delle rettifiche finanziarie previste all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 861/2006.
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