Art. 15

Valuta

In vigore dal 3 nov 2008
Valuta 1.   Le previsioni annue di bilancio e le domande di rimborso sono espresse in euro. 2.   Nel primo anno di attuazione del programma nazionale, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o marzo dell’anno precedente il periodo di attuazione del programma in parola. Per il primo programma nazionale relativo al periodo 2009-2010 tale data è il 1o ottobre 2008. 3.   Per ciascun anno di attuazione del programma nazionale successivo al primo, gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria applicano il tasso di cambio pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 1o ottobre dell’anno precedente l’anno di attuazione in parola. 4.   Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell’Unione economica e monetaria specificano il tasso di cambio utilizzato nelle previsioni annue di bilancio e nelle domande di rimborso.
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