Art. 6

In vigore dal 22 ott 2008
Gli Stati membri adottano, anteriormente al 1o gennaio 1992, i provvedimenti adeguati per reprimere ogni violazione dell’obbligo di mantenere il segreto sui dati statistici riservati trasmessi a norma dell’. Queste misure riguardano almeno le violazioni commesse nel territorio dello Stato membro interessato da funzionari ed altri agenti di Eurostat nonché da altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali di Eurostat. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione i provvedimenti adottati. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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