Art. 5
In vigore dal 22 ott 2008
1. La Commissione incarica il direttore generale di Eurostat di garantire la protezione dei dati trasmessi ad Eurostat dagli organismi nazionali degli Stati membri. Essa stabilisce le modalità di organizzazione interna di Eurostat al fine di garantire tale protezione, previa consultazione del comitato di cui all’, paragrafo 1.
2. I dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat sono accessibili ai soli funzionari di Eurostat e possono essere utilizzati da questi soltanto a fini esclusivamente statistici.
3. La Commissione può tuttavia consentire l’accesso ai dati statistici riservati ad altri agenti di Eurostat, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto nei locali di Eurostat, in casi eccezionali e a fini esclusivamente statistici. Le modalità di tale accesso sono definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
4. I dati statistici risevati in possesso di Eurostat possono essere divulgati soltanto se aggregati con altri dati in una forma che non consenta alcuna identificazione diretta o indiretta delle unità statistiche.
5. È vietato ai funzionari e agli altri agenti di Eurostat, nonché alle altre persone fisiche che lavorano a contratto nei suoi locali, utilizzare o diffondere tali dati a fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento; tale divieto resta in vigore anche dopo il trasferimento, la cessazione dalle funzioni o il collocamento a riposo.
6. Le misure di protezione di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano:
a)
a tutti i dati statistici riservati la cui trasmissione ad Eurostat sia prevista da un atto di diritto comunitario relativo ad una statistica comunitaria;
b)
a tutti i dati statistici riservati trasmessi ad Eurostat su base volontaria dagli Stati membri.
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