Art. 3

In vigore dal 22 ott 2008
1.   Gli organismi nazionali hanno facoltà di trasmettere ad Eurostat dati statistici riservati. 2.   Le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione ad Eurostat di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario relativo a una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati. 3.   La trasmissione ad Eurostat di dati statistici riservati ai sensi del paragrafo 2 avviene in modo tale da escludere l’identificazione diretta delle unità statistiche. Questa disposizione non esclude l’ammissibilità di normative più avanzate in materia di trasmissione, in conformità del diritto degli Stati membri. 4.   Gli organismi nazionali non sono obbligati a trasmettere ad Eurostat informazioni relative alla vita privata delle persone fisiche quando siano di natura tale da consentire l’identificazione diretta o indiretta di tali persone.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2008/1101 — Testo vigente | Portale Normativo