Art. 4

In vigore dal 22 ott 2008
1.   La Commissione adotta tutti i provvedimenti regolamentari, amministrativi, tecnici e organizzativi necessari ad assicurare la riservatezza dei dati statistici trasmessi dagli organi competenti degli Stati membri ad Eurostat a norma dell’. 2.   La Commissione stabilisce le modalità per la trasmissione dei dati statistici riservati ad Eurostat nonché i principi volti alla protezione di tali dati, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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