Art. 1
In vigore dal 22 ott 2008
1. L’obiettivo del presente regolamento è:
a)
autorizzare gli organismi nazionali a trasmettere all’Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato «Eurostat», dati statistici riservati;
b)
garantire che la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la riservatezza dei dati trasmessi.
2. Il presente regolamento si applica al solo segreto statistico. Esso non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.
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