Art. 1

In vigore dal 22 ott 2008
1.   L’obiettivo del presente regolamento è: a) autorizzare gli organismi nazionali a trasmettere all’Istituto statistico delle Comunità europee, in seguito denominato «Eurostat», dati statistici riservati; b) garantire che la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari ad assicurare la riservatezza dei dati trasmessi. 2.   Il presente regolamento si applica al solo segreto statistico. Esso non deroga alle disposizioni particolari, comunitarie o nazionali, relative alla salvaguardia di segreti diversi da quello statistico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2008:1101:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo