Art. 2

In vigore dal 22 ott 2008
Ai fini del presente regolamento, i termini di cui sotto sono definiti nel modo seguente: a) dati statistici riservati: i dati definiti all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (6); b) organismi nazionali: istituti nazionali di statistica e altri organismi nazionali incaricati della raccolta dei dati e dell’elaborazione delle statistiche per le Comunità; c) informazioni sulla vita privata delle persone fisiche: informazioni sulla vita personale e familiare delle persone fisiche, quale è definita dalle legislazioni o prassi nazionali dei vari Stati membri; d) utilizzazione a fini statistici: utilizzazione per la sola elaborazione di tavole statistiche o di analisi statistico-economiche; i dati non possono essere utilizzati a fini amministrativi, giudiziari, fiscali o di controllo contro le unità rilevate; e) unità statistica: unità elementare alla quale si riferisce l’informazione statistica trasmessa ad Eurostat; f) identificazione diretta: identificazione di una unità statistica in base al suo nome o al suo indirizzo ovvero ad un numero di identificazione ufficialmente attribuito e reso pubblico; g) identificazione indiretta: possibilità di desumere l’identità di un’unità statistica in base a elementi diversi da quelli di cui alla lettera f); h) funzionari di Eurostat: funzionari delle Comunità, ai sensi dell’ dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, assegnati ad Eurostat; i) altri agenti di Eurostat: agenti delle Comunità, ai sensi degli articoli da 2 a 5 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, assegnati ad Eurostat; j) divulgazione: fornitura di dati sotto qualsiasi forma: pubblicazioni, accesso alle banche dati, microschede, comunicazioni telefoniche, ecc.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2008/1101 — Testo vigente | Portale Normativo